Art. 4.
(Cessazione della partecipazione statale alla Sviluppo Italia Spa).

      1. Il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Sviluppo Italia Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, cessa a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare

 

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il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Sviluppo Italia Spa e in quelli delle società da essa partecipate o controllate cessa a decorrere dal 1o gennaio 2008.
      3. Entro il 1o gennaio 2008, su proposta dei Ministri competenti per materia, sono definite, mediante apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di liquidazione della Sviluppo Italia Spa e la destinazione delle risorse rese disponibili dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.